Art. 1.
(Soggetti beneficiari).

      1. I soggetti beneficiari della presente legge sono tutte le persone affette da tetraplegia, da grave insufficienza intellettiva o da gravi menomazioni permanenti che comportano l'impossibilità per il soggetto di attendere ai propri bisogni primari. L'elenco delle patologie ammesse, in quanto gravi e permanenti, ai benefìci della presente legge è determinato con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le persone che soffrono delle patologie di cui al comma 1 sono equiparate ai grandi invalidi ai fini di ogni beneficio concesso a tale categoria ai sensi della normativa vigente.